Art. 22.
(Congedo parentale per i
lavoratori autonomi).

      1. Il comma 1-bis dell'articolo 69 del testo unico è sostituito dal seguente:

      «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari, nonché dei lavoratori autonomi padri di bambini nati a decorrere dal 1o gennaio 2008».